NEWS FISCALI
Secondo quanto prevede la Legge di Bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 gli operatori Iva residenti o stabiliti in Italia dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica, sia con riferimento agli altri operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia con riferimento ai consumatori finali (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).
Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel "regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011) e quelli che rientrano nel "regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014).
Esclusi anche i "piccoli produttori agricoli”, esonerati dall’emissione di fatture già prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:
1) va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone;
2) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).
Il SdI è una sorta di "postino” che svolge i seguenti compiti:·
In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura. Il passaggio alla fatturazione elettronica rappresenterà per tutti i contribuenti, titolari di partita iva e consumatori finali, un rivoluzione epocale e culturale nel campo della documentazione amministrativa; in fase di avvio presenterà numerose difficoltà e complicazioni.
Lo Studio associato Giacobbe Mariani Trezzi, tramite il sito www.studiogmt.com, proprio per ovviare alle numerose difficoltà che si potranno incontrare nella fase di start up, mette a disposizione dei propri Clienti il software FATTURA SMART. Con questo gestionale il Cliente:·