La clausola del patto di non concorrenza in cui è previsto che il datore di lavoro si riservi di decidere al momento della risoluzione del rapporto se avvalersi delle limitazioni che derivano dal medesimo patto è sempre nulla e comporta, in ogni caso, il diritto al relativo compenso a favore del lavoratore.
Non è dirimente che il datore di lavoro comunichi la propria decisione di non avvalersi del patto di non concorrenza anni prima, ancora in costanza del rapporto di lavoro; anche il tal caso il lavoratore ha diritto a ricevere il pagamento del corrispettivo previsto per il patto di non concorrenza, perché le reciproche obbligazioni sono cristallizzate al momento di stipulare il patto e la clausola nulla non può avere alcun effetto rispetto ad esse.
La Corte di cassazione ha raggiunto queste conclusioni osservando che il patto di non concorrenza opera con riferimento a un periodo di tempo successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, ma il lavoratore è vincolato ad esso fin dal momento in cui ha sottoscritto l’accordo.
Date queste premesse, la clausola che consente al datore di lavoro di sciogliersi dal vincolo del patto di non concorrenza è sempre nulla, in quanto non possono farsi cessare poi gli effetti della pattuizione contrattuale in virtù di una condizione risolutiva affidata al mero arbitrio di un solo contraente.
Questa conclusione si applica anche quando il datore di lavoro comunica la decisione di non avvalersi del patto di non concorrenza diversi anni prima che il rapporto sia venuto a cessare.
Neppure in tal caso è corretto sostenere che l’esercizio della clausola di recesso non abbia determinato una effettiva compressione della libertà del lavoratore di progettare il proprio futuro. Dunque, anche in tal caso permane il diritto del lavoratore al compenso pattuito per le limitazioni assunte con la sottoscrizione del patto di non concorrenza.
Corte si cassazione ordinanza n. 23723/2021
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