Unioni civili e ANF
08-05-2017
L’INPS ha fornito chiarimenti in merito a:
•individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili;
•determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi;
•diritto all’assegno per congedo matrimoniale.
In particolare, in caso di un nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale, si precisa che, al pari del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente, vanno riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata.
Circolare INPS n. 84 del 5 maggio 2017