E' in vigore il Decreto MiSE - n. 122 del 7 giugno 2017 che le norme sui servizi sostitutivi di mensa (buoni pasto), estendendone l'utilizzo anche presso gli agriturismi, i mercatini e gli spacci aziendali.
Il decreto, inoltre permette di utilizzare fino ad otto buoni pasto in una volta.
I buoni pasto restano:
- utilizzabili esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, dunque non si potrà avere il resto.
Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, se cartacei, fino a euro 7,00 se elettronici; l’importo eccedente i valori indicati sono soggetti a tassazione e contribuzione previdenziale.