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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito della sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017della Corte Costituzionale, con la circolare 6/2018, evidenzia che nei contratti di subfornitura, l’art. 29 comma 2, Decreto Legislativo n. 276/2003, va interpretato nel senso che "il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi”.
L’INL spiega altresì che gli effetti sulle ipotesi di distacco ex art. 30 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e di distacco di cui al Decreto Legislativo n. 136/2016, comportando l’applicazione dell’art. 29, comma 2, tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto/subappalto ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali.