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A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 185/2016, i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati del lavoratore e della prestazione.
Il citato Decreto non contiene però l’indicazione specifica del numero e della casella di posta elettronica da utilizzare per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione.
Pertanto, in attesa di un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro, si ritiene che continui a trovare applicazione l’attuale comunicazione di inizio prestazione da inviare all’INPS.