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Con la nota n. 11241 del 1° giugno 2016, il Ministero del Lavoro interviene in merito agli aspetti sanzionatori, riguardanti gli impianti audiovisivi installati senza accordo sindacale o autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro competente, accertati in sede di verifica ispettiva.
La nota precisa che qualora nel corso di un’ispezione, vengano rilevati impianti audiovisivi installati senza accordo o autorizzazione, l'ispettore deve impartire al datore di lavoro una prescrizione per sanare l'irregolarità riscontrata (rimozione materiale degli impianti audiovisivi); se nel periodo di tempo stabilito dall'organo di vigilanza venga siglato l'accordo sindacale o rilasciata l'autorizzazione amministrativa, l'ispettore può ammettere il contravventore al pagamento, entro 30 giorni, di una somma ridotta pari ad euro 387,25 ( 1/4 del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa).
Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 38 della Legge 300/1970, il mancato rispetto della norma in materia di videosorveglianza è punito con ammenda dal euro 154,00 ad euro 1.549,00 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.